 |
|
 |
 |
 STATUTI |
 |
| STATUTO COMUNALE |
 |
 |
 |
Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal T.U.E.L., stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi (6).
|
Scarica lo Statuto comunale

|
| » STATUTO COMUNALE PDF [203.47 KB] |
 |
|
 |
 |
| STATUTO REGIONALE |
 |
Lo statuto regionale, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento della Regione.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Il governo può promuovere la questione di legittimità dello statuto regionale davanti alla corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Lo statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data della sua approvazione qualora ne faccia richiesta un cinquantesimo dei cittadini della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale.
Scarica lo Statuto regionale

Aiuti e consigli

Per visualizzare alcuni file è necessario avere installato il lettore Acrobat Reader ®.
Per chi ne fosse sprovvisto è possibile scaricare gratuitamente il lettore dal sito della Adobe.
Attenzione: per decomprimere alcuni file è necessario avere installato il programma WinZip ®.
Per chi ne fosse sprovvisto è possibile scaricare gratuitamente il software dal sito della WinZip
|
|
 |
|
 |