 |
|
 |
 |
 INFO I.C.I. 2010 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Informazioni ai contribuenti
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta in acconto per l’anno 2010 (1 rata, pari al 50% dell’imposta complessiva), ovvero versare l’imposta in un’unica soluzione, entro il 16 Giugno 2010
Le aliquote vigenti per l’anno 2010 sono le stesse dello scorso anno ovvero:

| abitazioni concessi in uso gratuito a parenti in linea retta che non siano abitazioni principali, immobili destinati ad abitazione posseduti da persone ricoverate in istituti sanitari, immobili destinati ad abitazione posseduti da residenti all’estero e che non siano locati; |
4,5‰ |
| aliquota ordinaria (terreni agricoli, seconde case, aree fabbricabili, altri fabbricati) |
6 ‰ |
| locali ad uso commerciale di estensione massima di 200 mq e direttamente utilizzati dal proprietario. |
5,5‰ |
Anche quest’anno, l’I.C.I. non dovrà essere versata sugli immobili destinati ad abitazione principale che non rientrino nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Il medesimo trattamento è riservato agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, purchè residenti nell’immobile e previa comunicazione all’Ufficio I.C.I.
Si rende noto inoltre che nel caso di compravendita di immobili con normale procedura notarile avvenuta a partire dal 1 gennaio 2007 non dovrà essere più prodotta la dichiarazione. Sarà necessario continuare a presentare la dichiarazione quando le modificazioni soggettive o oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta attengono a riduzioni di imposta (es: inabitabilità), ovvero quando le modificazioni in questione non possono essere immediatamente acquisite da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (locazione finanziaria, concessione amministrativa su aree demaniali, area fabbricabile, immobile che ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità, è intervenuta un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, ecc…). La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno, ovvero entro il 30 settembre per coloro che invieranno telematicamente la propria dichiarazione dei redditi.
Versamento

I versamenti vanno effettuati sul nuovo bollettino di conto corrente numero 88693551 intestato a Equitalia Gerit Spa Ardea – Rm - Ici, ovvero tramite modello F24 - sezione “I.C.I. ed altri tributi locali”, ovvero con carta di credito al sito internet www.equitaliagerit.it . Il pagamento tramite modello F24 è gratuito e può essere effettuato presso un qualsiasi sportello bancario o postale e consente la possibilità di procedere alla compensazione tra tributi locali ed altri crediti di imposta erariali, regionali e previdenziali.
I pagamenti devono essere effettuati con l’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con l’arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
Si ricorda che l’omesso o il tardivo versamento dell’imposta sono oggetto di regolare attività di accertamento (D.Lgs. 471/97, art.13 – d.lgs. 504/92, art.11).
L’ufficio del servizio I.C.I. (via Crispi, 8 – tel. 06.913804.421/431) rimane a disposizione per chiarimenti e dubbi normativi, ed è aperto al pubblico ogni martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30.
|
Ardea, 1 giugno 2010
IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI
Dott. Antonio Savi
|
 |
|
 |